626/94 ALLEGATI GLI ALLEGATI DELLA LEGGE 626/94 il testo della legge 626/94 ALLEGATO I- Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti diprevenzione e protezione dai rischi (art. 10) 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (1) 3. Aziende della pesca fino a 20 addetti 4. Altre aziende (2) fino a 200 addetti (2) (4.1) Addetti assunti a tempo indeterminato. (4,2) Escluse le attività industriali di cui all'art. 1 del dpr n. 175/88, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche. ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro 1. Rilevazione e lotta antincendio A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole. 2. Locali adibiti al pronto soccorso Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso. I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabile ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano. Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile. ALLEGATO III -Schema indicativo per linventario dei rischi ai fini dellimpiego di attrezzature di protezione individuale ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA. - Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie); - Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera); - Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO. - Palline e tappi per le orecchie; - Caschi (comprendenti l'apparato auricolare); - Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria; - Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza; - Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO. - Occhiali a stanghette; - Occhiali a maschera; - Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili; - Schermi facciali; - Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi). DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE. - Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive; - Apparecchi isolanti a presa d'aria; - Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile; - Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori; - Scafandri per sommozzatori. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA. - Guanti: contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche; per elettricisti e antitermici; - Guanti a sacco; - Ditali; - Manicotti; - Fasce di protezione dei polsi; - Guanti a mezze dita; - Manopole. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE. - Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza; - Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali puòrendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale 1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO). Elementi di protezione. - Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione; - Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche; - Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera; - Lavori in terra e in roccia; - Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile; - Uso di estrattori di bulloni; - Brillatura mine; - Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori; - Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie; - Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte; - Costruzioni navali; - Smistamento ferroviario; - Macelli. 2. PROTEZIONE DEL PIEDE. Scarpe di sicurezza con suola imperforabile. - Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; - Lavori su impalcature; - Demolizioni di rustici; - Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature; - Lavori in cantieri edili e in aree di deposito; - Lavori su tetti. Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile. - Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici; - Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche; - Lavori di trasformazione e di manutenzione; - Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura; - Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica; - Lavorazione e finitura di pietre; - Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura; - Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica; - Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica; - Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzioni; - Movimentazione e stoccaggio; - Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve; - Costruzioni navali; - Smistamento ferroviario. Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile. - Lavori sui tetti. Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante. - Attività su e con masse molto fredde o ardenti. Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido. - In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse. 3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO. Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione. - Lavori di saldatura, molatura e tranciatura; - Lavori di mortasatura e di scalpellatura; - Lavorazione e finitura di pietre; - Uso di estrattori di bulloni; - Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti; - Fucinatura a stampo; - Rimozione e frantumazione di schegge; - Operazioni di sabbiatura; - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi; - Impiego di pompe a getto liquido; - Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse; - Lavori che comportano esposizione al calore radiante; - Impiego di laser. 4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE. Autorespiratori. - Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno. - Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno; - Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno; - Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti; - Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri; - Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; - Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; - Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante. 5. PROTEZIONE DELL'UDITO. Otoprotettori. - Lavori nelle vicinanze di presse per metalli; - Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici; - Attività del personale a terra negli aeroporti; - Battitura di pali e costipazione del terreno; - Lavori nel legname e nei tessili. 6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI. Indumenti protettivi. - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi; - Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore; - Lavorazione di vetri piani; - Lavori di sabbiatura; - Lavori in impianti frigoriferi. Indumenti protettivi difficilmente infiammabili. - Lavori di saldatura in ambienti ristretti. Grembiuli imperforabili. - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli; - Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo. Grembiuli di cuoio. - Saldatura; - Fucinatura; - Fonditura; Bracciali. - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. Guanti. - Saldatura; - Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine; - Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. Guanti a maglia metallica. - Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli; - Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione; - Sostituzione di coltelli nelle taglierine. 7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE. - Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo. 8. LAVORI FOSFORESCENTI. - Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori. 9. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA). - Lavori su impalcature; - Montaggio di elementi prefabbricati; - Lavori su piloni. 10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA. - Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru; - Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevati di transelevatori; - Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione; - Lavori in pozzi e in fogne. 11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE. - Manipolazione di emulsioni; - Concia di pellami. ALLEGATO VI - Elementi di riferimento - Fattori individuali di rischio ELEMENTI DI RIFERIMENTO 1. Caratteristiche del carico. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: - il carico è troppo pesante (kg 30); - è ingombrante o difficile da afferrare; - è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; - è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; - può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 2. Sforzo fisico richiesto. Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: - è eccessivo; - può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; - può comportare un movimento brusco del carico; - è compiuto col corpo in posizione instabile. 3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro. Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: - lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; - il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; - il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; - il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; - il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; - la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 4. Esigenze connesse all'attività. L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze: - sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; - periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; - distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; - un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: - inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; - indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; - insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. ALLEGATO VII - Prescrizioni minime Osservazione preliminare. Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione. 1. ATTREZZATURE. a) Osservazione generale. L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. b) Schermo. I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore. c) Tastiera. La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani. Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. d) Piano di lavoro. Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. e) Sedile di lavoro. Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. I sedili debbono avere altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino. ALLEGATO VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti 1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza diagenti biologici 1. Attività in industrie alimentari. 2. Attività nell'agricoltura. 3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale. 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. 6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. 7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico. ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici classificati 1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microorganismi geneticamente modificati. 2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95. 3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1. Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo. Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione. 4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notariamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda. 5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo. 6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 e indicati con asterisco (*) o con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII e ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2. 7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo. 8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti. Tali indicazioni sono: A: possibili effetti allergici; D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportanti rischio di esposizione; T: produzione di tossine; V: vaccino efficace disponibile. Ndr alla banca dati: Gli elenchi dei batteri (e organismi simili), dei virus, dei parassiti e dei funghi sono pubblicati da pag. 45 a pag. 52 del S.O. n. 141 della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994 e saranno riportati nella versione 2.0-1995 della banca dati dl 626-94. ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento Nota preliminare: Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi. A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasialtra attività nello stesso edificio 2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estrattadevono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA)o un filtro simile 3. L'accesso deve essere limitato alle personeautorizzate 4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenutaper consentire la disinfezione 5. Specifiche procedure di disinfezione 6. La zona di lavoro deve essere manutenuta ad unapressione negativa rispetto a quella atmosferica 7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori edinsetti 8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, aidisinfettanti 10. Deposito sicuro per agenti biologici 11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permettadi vederne gli occupanti 12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loronecessaria 13. I materiali infetti, compresi gli animali, devonoessere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori oaltri adeguati contenitori 14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali 15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti 16. Trattamento delle acque reflue