LE NUOVE REGOLE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Il disegno di legge delega del 27 febbraio 2009
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 27 febbraio, un disegno di legge delega “per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone”.
Lo strumento normativo
Precisiamo, innanzitutto, che si tratta di un disegno di legge delega: come noto, l’art. 76 della Costituzione prevede l’istituto della delegazione legislativa, mediante il quale le Camere approvano una “legge delega” che fissa i principi e criteri direttivi, i tempi e l’oggetto (la materia) su cui il Governo è chiamato (delegato) ad emanare atti normativi definiti Decreti Legislativi (o decreti delegati). Siamo quindi ancora nella fase del progetto, per cui le Camere dovranno prima approvare questo disegno di legge delega, sulla base del quale poi il Governo dovrà, entro un anno dalla sua approvazione, disciplinare la materia.
I principi e le novità del disegno di legge delega
L’ipotesi di riforma si riferisce, nello specifico, al settore dei trasporti pubblici e prevede di modificare la legge 146/90 (e la successiva legge 83/2000) e, nei 5 articoli di cui si compone, mira a “realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone (art. 1)”. Ciò avverrebbe attraverso l’introduzione di alcune importanti novità, tra cui:
una soglia di rappresentatività, a livello di settore, superiore al 50% per poter proclamare uno sciopero;
in alternativa le Organizzazioni Sindacali che non dovessero raggiungere la soglia di cui sopra potranno, a condizione di avere almeno il 20% di rappresentatività, indire un referendum preventivo che dovrà ottenere voto favorevole di almeno il 30% dei lavoratori interessati;
dichiarazione di adesione preventiva allo sciopero da parte del lavoratore (che dovrà essere prevista nei relativi CCNL o in accordi di settore, o in alternativa nelle regolamentazioni provvisorie);
sciopero virtuale: questo istituto, che potrà essere reso obbligatorio per determinate categorie, prevederebbe che il lavoratore aderente allo sciopero garantisca la prestazione lavorativa rinunciando alla paga! (Anche se il disegno di legge delega non lo specifica, con questo istituto l’importo equivalente alla paga della giornata lavorativa, sommato ad una penalità inflitta all’azienda - e da definire - andrebbe in un fondo/cassa che potrebbe avere scopi benefici oppure tornare al lavoratore in caso di raggiungimento di un accordo);
congruo anticipo per la revoca dello sciopero, al fine di evitare o limitare il cd. “effetto annuncio”;
più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione;
semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra uno sciopero e l’altro, anche in funzione del grado di rappresentatività, e revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidono sugli stessi bacini di utenza;
la Commissione di Garanzia verrà rinominata Commissione per le relazioni di lavoro ed avrà, oltre alle attuali competenze, anche funzioni arbitrali e conciliative, e di verifica dell’incidenza e dell’effettivo grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali, al fine di fornire un monitoraggio sui conflitti e sulla rappresentatività; a questo ultimo fine, la Commissione utilizzerà “indici e criteri elaborati dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all’INPS”;
coinvolgimento delle associazioni degli utenti;
un generico “divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro” in settori o attività, che per modalità o durata, ledano il “diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione”;
rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio per tutti i servizi pubblici essenziali, relativamente all’entità economica delle sanzioni per i datori di lavoro;
prevedere illeciti amministrativi in riferimento alla condotta degli scioperanti che, se in violazione delle leggi, contratti o accordi, potranno subire sanzioni pecuniarie da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00;
la comunicazione della proclamazione dello sciopero dovrà essere data, oltre che alle imprese o amministrazioni che erogano il servizio e all’apposito ufficio presso l’autorità competente, anche alla Commissione;
Il disegno di legge delega conclude con la possibilità per il Governo di tener conto degli “eventuali avvisi comuni … delle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori”; e con una ulteriore delega al Governo “ad apportare all’ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e integrazione” con la possibilità di redigere, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, un testo unico in tema di diritto di sciopero.
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